Briciole di pane

La Direzione Attività Economiche e Turismo (Ufficio sanzioni) del Comune di Firenze adotta le ordinanze ingiunzione ex art. 18 Legge 24/11/1981, n.689, a seguito di verbali di accertamento elevati da diversi organi di controllo (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc...), con riferimento alle materie di propria competenza, segnatamente:

  • commercio in sede fissa e su area pubblica
  • somministrazione di alimenti e bevande
  • attività estetiche (estetisti, parrucchieri, piercer)
  • occupazione di suolo pubblico
  • insegne e impianti pubblicitari;
  • distributori di carburanti;
  • strutture ricettive e professioni turistiche
  • taxi e N.C.C.
  • artisti di strada
  • spettacolo viaggiante
  • agenzie d'affari
  • pubblico spettacolo

Cosa fare quando si riceve un verbale di contestazione

Chi riceve un verbale di contestazione può:

  • Pagare la sanzione indicata nel verbale, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale stesso (art. 16, L. 689/81)
  • presentare scritti difensivi al Comune di Firenze, Ufficio sanzioni, entro 30 giorni;
    contestualmente può chiedere di essere ascoltato (art. 18, L. 689/81), ove ritenga di potert verbalmente aggiungere altre argomentazioni rispetto a quelle riportate negli scritti difensivi.

Come presentare lo scritto difensivo

Per contestare il verbale di violazione si può presentare uno scritto difensivo con o senza richiesta di audizione, ove l'interessato ritenga di poter verbalmente aggiungere altre argomentazioni rsipetto a quelle riportate negli scritti difensivi. L'Ufficio esamina le argomentazioni esposte nello scritto difensivo e nel corso dell'eventuale audizione e, se ritiene comunque fondato l'accertamento, determina l'importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento; ove, invece, l'accertamento risulti infondato, procede all'archiviazione degli atti.

Lo scritto difensivo, con o senza richiesta di audizione, è presentato all'Ufficio sanzioni con le seguenti modalità:

Cosa fare quando si riceve un'ordinanza ingiunzione

L'ordinanza è titolo esecutivo. Il trasgressore deve pagare la somma ingiunta e le spese entro 30 giorni dalla notifica, secondo le seguenti modalità:

  • versamento sul c/c n.25056508 intestato al Comune di Firenze -Servizio Tesoreria - Proventi da sanzioni
  • bonifico bancario sul conto corrente 161 - IBAN IT75I0306902887100000300015 - intestato a COMUNE DI FIRENZE - PALAZZO VECCHIO BIC CRF II T3F, indicando nella causale di versamento il numero dell'Ordinanza e la destinazione: Direzione Attività Economiche e Turismo - Ufficio sanzioni.

Se nell'ordinanza è indicato l'obbligato in solido, il pagamento va comunque effetuatuo una sola volta o dal trasgressore o dal trasgressore o dall'obbligato in solido, con effetti liberatori per entrambi.

Entro il termine previsto per il pagamento, è ammesso ricorso davanti al Giudice di Pace o al Tribunale, competenti per territorio, a seconda dei casi previsti dagli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

In quali casi e come si può richiedere il pagamento rateale di un’ordinanza ingiunzione

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, entro la scadenza di pagamento dell’ordinanza-ingiunzione, con istanza in bollo da Euro 16,00, utilizzando il modello scaricabile dalla sezione Modulistica. Per la valutazione delle condizioni economiche disagiate, che permettano al richiedente l’accesso alla rateizzazione del debito con l’amministrazione, è necessario che la relativa richiesta sia adeguatamente documentata, con certificazione attestante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che non deve superare il limite del valore base vigente, verificato annualmente ai fini dell’eventuale aggiornamento, maggiorato del 25%.

La documentazione dovrà essere presentata all’Ufficio sanzioni secondo una delle seguenti modalità:

In ogni momento, il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, il pagamento del residuo ammontare della sanzione deve essere effettuato in un’unica soluzione (art. 26, comma 2, L. 689/81).

Cosa fare quando c’è un sequestro

La notifica di un verbale di contestazione può essere accompagnata dal sequestro della merce e/o delle attrezzature.

Gli interessati possono presentare opposizione al sequestro, in forma scritta, esente da bollo, all’Ufficio sanzioni, con le seguenti modalità:

L’opposizione può essere presentata in qualunque momento con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi.Se l’opposizione è accolta, l’Ufficio dispone con ordinanza motivata il dissequestro; se l’opposizione è respinta, l’Ufficio dispone con ordinanza motivata la convalida del sequestro e, successivamente, la confisca della merce e/o delle attrezzature. Avverso l’ordinanza di confisca si può fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale civile competente per territorio.

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Decorso il termine di 30 giorni per il pagamento dell’ordinanza ingiunzione, l’Ufficio sanzioni avvia la procedura di riscossione delle somme dovute, trasmettendo la pratica relativa al debito all’Ufficio riscossioni coattive.

In tal caso l’importo oggetto di riscossione è aumentato delle maggiorazioni e degli interessi di legge (art. 27, L. 689/81).

Contatti

Ufficio competente: Ufficio Sanzioni Amministrative, Piazza Artom 17/18
Indirizzo e-mail: sanzioniamministrative@comune.fi.it
PEC: direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it
Orari:

  • - Tel. 055/3283735 (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13);
  • - Ricevimento: è possibile prenotare un appuntamento virtuale (tramite la piattaforma Teams) dalla sezione Contatta gli uffici situata nella home page.

Normativa di riferimento

Legge 24/11/1981, n.689, D.lgs. 30/12/1999, n.507

Ultimo aggiornamento: 17/12/2025